Codice Civile art. 2409 undecies - Norme applicabili (1).Norme applicabili (1). [I]. Al consiglio di gestione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2380-bis, quinto comma, 2381, sesto comma, 2382, 2383, quarto e quinto comma, 2384, 2385, 2387, 2390, 2392, 2394, 2394-bis, 2395. [II]. Si applicano alle deliberazioni del consiglio di gestione gli articoli 2388 e 2391, e la legittimazione ad impugnare le deliberazioni spetta anche al consiglio di sorveglianza. (1) V. nota al Capo V. InquadramentoL'articolo in commento opera un duplice ordine di rinvii. Il primo comma, infatti, estende, subordinatamente al giudizio di compatibilità, ai consiglieri di gestione una serie di norme attinenti al regime degli amministratori nel sistema tradizionale con particolare riguardo alla nomina e funzione degli stessi nonché ai principi operanti in tema di responsabilità. Il secondo comma richiama, direttamente e dunque senza subordinare l'applicazione delle norme richiamate al giudizio di compatibilità dell'interprete, la disciplina sulle delibere del consiglio di amministrazione attribuendone peraltro il potere di impugnativa al consiglio di sorveglianza. BibliografiaCariello, Il sistema dualistico, Torino, 2012; Corapi, Del sistema dualistico, Del sistema monistico, II, in Commentario romano al nuovo diritto delle società, II, diretto da D'Alessandro, Padova, 2011; Galgano, Il nuovo diritto societario, Padova, 2003, Guaccero, Del sistema dualistico, in Niccolini, Stagno d'Alcontres (a cura di), Società di capitali Commentario, II, Napoli, 2004; Tombari, Sistema dualistico e potere di “alta amministrazione” del consiglio di sorveglianza, in Banca borsa tit. cred. 2008, 709, fasc. 6; Valensise, sub. artt. 2409-sexiesdecies 2409-noviesdecies, in La riforma delle società, a cura di Sandulli, Santoro, Torino, 2003. |